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Sales Conditions

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - CHG-MERIDIAN ITALIA SPA

1. Ambito di applicazione

Le presenti condizioni generali di vendita (“Condizioni Generali”) si applicano a tutti i contratti di compravendita di  apparecchiature informatiche e/o software (d'ora in avanti definiti "Beni") forniti da CHG-MERIDIAN ITALIA SPA (d'ora in poi “Venditore”) e a tutti i futuri rapporti commerciali anche in assenza di un accordo esplicito in tal senso. Eventuali condizioni dell'Acquirente che contraddicano o si discostino dalle Condizioni Generali non saranno riconosciute, a meno che la loro validità non sia stata esplicitamente concordata per iscritto.

2. Formazione dell'accordo

2.1
La parte interessata a vendere/acquistare i Beni dovrà presentare alla controparte un'offerta scritta a mezzo mail (Proposta di Vendita Materiale), con valenza di proposta vincolante per un periodo di 14 (quattordici) giorni, calcolati dalla data di invio della proposta. L'accettazione della stessa da parte del Venditore avviene con la restituzione a mezzo mail della Proposta di Vendita Materiale firmata digitalmente per accettazione. La Proposta di Vendita Materiale accettata dal Venditore, unitamente alle Condizioni Generali, costituisce il contratto di compravendita.

2.2
Le proposte e gli impegni assunti oralmente non sono validi.

3. Prezzi

3.1 Qualora sia stata concordata la consegna dei Beni da parte del Venditore e salvo la Proposta di Vendita Materiale non specifichi diversamente, il prezzo è comprensivo del costo di trasporto dei Beni all'indirizzo di consegna/ritiro specificato. Il Venditore dovrà imballare la merce in confezioni adatte al trasporto.

3.2
I prezzi del Venditore non includono l'IVA di legge. L'IVA sarà calcolata all'aliquota applicabile il giorno della fatturazione e sarà indicata separatamente sulla fattura. L'IVA è dovuta e pagabile al Venditore a meno che l'Acquirente non presenti al Venditore una conferma di esportazione. Se l'Acquirente presenta al Venditore il certificato di esportazione dopo il pagamento dell'IVA, il Venditore rimborserà l'IVA all'Acquirente.

4. Condizioni di pagamento, franco fabbrica (EXW) come da Incoterms 2020, Condizioni di trasferimento, inadempimento da parte dell'Acquirente

4.1
Il prezzo di compravendita dovrà essere corrisposto entro e non oltre la data della consegna o del ritiro e per intero tramite bonifico bancario. Il pagamento della fattura deve essere effettuato da un conto bancario aziendale dell'Acquirente sotto forma di bonifico SEPA, obbligatorio per gli Acquirenti domiciliati nell'area SEPA. Per gli Acquirenti al di fuori dell'area SEPA, il tipo di ordine di pagamento della rispettiva banca deve contenere tutti i dati del conto bancario aziendale dell'Acquirente (in particolare il numero di conto e il nome della banca, o IBAN e BIC, nonché il nome o la ragione sociale corretta dell'Acquirente).

4.2
I Beni sono venduti franco fabbrica (EXW) in conformità agli Incoterms 2020 dall'indirizzo di consegna/ritiro del Venditore indicato nel contratto di compravendita.

Il pagamento della fattura deve essere effettuato direttamente dall'Acquirente.

4.3
Qualora sia stata concordata la consegna da parte del Venditore, i Beni non saranno consegnati fino a quando l'intero importo del prezzo di acquisto non sarà stato depositato sul conto del Venditore o fino a quando il Venditore non avrà ricevuto dalla banca che esegue la comunicazione di conferma che il bonifico è stato richiesto ed eseguito per intero. In caso di ritardo nel pagamento da parte dell'Acquirente, il Venditore applicherà gli interessi di mora al tasso previsto dal Decreto Legislativo 231/2002. Il Venditore si riserva il diritto di richiedere maggiori perdite o danni a seguito dell'inadempimento.

Restano salvi i diritti di cui all'art. 7, oltre al risarcimento del maggior danno.

4.4
Qualora sia stato concordato il ritiro dei Beni da parte dell’Acquirente, il Venditore indicherà nella Proposta di Vendita Materiale la data in cui i Beni saranno disponibili per il ritiro (data di disponibilità). Se l'Acquirente ritarda a prendere in consegna la merce o viola colpevolmente altri obblighi di cooperazione, il Venditore è autorizzato a far valere i diritti di cui all'art. 7, oltre al maggior danno.

4.5
Se richiesto dall'Acquirente, il Venditore può - senza esservi obbligato e a spese dell'Acquirente - inviare i Beni all’indirizzo diverso da quello dell'Acquirente.

4.6
L'Acquirente è autorizzato a esercitare il diritto di compensazione solo se il suo credito è accertato da una decisione giudiziaria passata in giudicato o non contestato o comunque riconosciuto dal Venditore.

5. Consegne intracomunitarie

5.1
Per le consegne effettuate dall'Italia verso altri paesi della Unione Europea (consegne intracomunitarie), il Venditore non aggiungerà l'IVA all'importo addebitato all'Acquirente nella misura in cui le consegne sono esenti da IVA ai sensi della legge italiana. L'Acquirente dovrà collaborare all'emissione delle necessarie prove di consegna e degli altri documenti richiesti per la prova dell'esenzione IVA ai sensi della legge italiana. In particolare, l'Acquirente dovrà confermare al Venditore, alla prima richiesta, il ricevimento o l'arrivo della merce nell'area della Unione Europea al di fuori dell'Italia (documento CMR) come prova di una consegna intracomunitaria esente da imposta.

Il documento CMR relativo alla consegna dei Beni dovrà essere trasmesso dall’Acquirente al Venditore.

5.2
L'Acquirente comunicherà al Venditore, senza che gli venga richiesto, la propria partita IVA e, se del caso, le relative modifiche e fornirà al Venditore informazioni sul proprio status di imprenditore, sull'uso e sul trasporto della merce consegnata e sull'obbligo di dichiarazione statistica.

5.3
Se l'Acquirente non fornisce alcune o tutte le informazioni/documenti necessari descritti nei commi 5.1 e 5.2, sarà responsabile delle perdite, delle spese e dei costi conseguenti sostenuti dal Venditore, in particolare dell'IVA italiana e di eventuali oneri aggiuntivi.

5.4
Il Venditore non sarà responsabile delle conseguenze di informazioni difettose o completamente omesse fornite dall'Acquirente, salvo in caso di dolo o colpa grave da parte del Venditore.

6. Esportazione

6.1
L'Acquirente è responsabile dell'ottenimento di tutte le licenze di esportazione necessarie, a meno che il Venditore non sia tenuto a farlo per legge o in base a una decisione amministrativa definitiva e non impugnabile o a una sentenza del tribunale.

6.2
L'Acquirente assicura che non esporterà o riesporterà i Beni a nessuna persona, organizzazione, istituzione, o a nessun paese direttamente o indirettamente soggetto a un embargo nei confronti di tali beni come imposto e attualmente applicato dalle Autorità italiane e dall'Unione Europea.

6.3 Clausola di non partecipazione alla Russia.

  1. L'Acquirente non venderà, esporterà o riesporterà, direttamente o indirettamente, nella Federazione Russa o per l'uso nella Federazione Russa i Beni o qualsiasi cosa rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 12 octies del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio.
  2. L'Acquirente farà del suo meglio per garantire che lo scopo del comma 6.1 venga eluso da terzi a valle della catena commerciale, compresi eventuali rivenditori.
  3. L'Acquirente dovrà istituire e mantenere un adeguato meccanismo di monitoraggio per individuare eventuali comportamenti di terzi a valle della catena commerciale, compresi eventuali rivenditori, che possano vanificare lo scopo del comma 6.1.
  4. Qualsiasi violazione dei commi 6.1, 6.2 o 6.3 costituirà una violazione sostanziale di un elemento essenziale delle Condizioni Generali, e il Venditore avrà il diritto di richiedere rimedi appropriati, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  1. la risoluzione delle Condizioni Generali e del singolo contratto di compravendita; e
  2. una penale di importo pari al valore del contratto di compravendita oggetto di elusione.
  1. L'Acquirente dovrà informare immediatamente il Venditore di eventuali problemi nell'applicazione dei commi 6.1, 6.2 o 6.3, comprese eventuali attività pertinenti da parte di terzi che potrebbero vanificare lo scopo del comma 1. L'Acquirente metterà a disposizione del Venditore le informazioni relative al rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 entro 2 (due) settimane dalla semplice richiesta di tali informazioni.

7. Clausola risolutiva espressa e risarcimento

7.1
Il Venditore si riserva il diritto di risolvere il singolo contratto di compravendita ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi, convenendo che le seguenti fattispecie configurino inadempimento grave, senza pregiudicare qualsiasi altro suo diritto:

a) se l'Acquirente non paga il prezzo d'acquisto al più tardi al momento della consegna o ritiro dei Beni;

b) se si verificano le circostanze previste dall’art. 4.4 e l'Acquirente non ha ritirato completamente la merce entro sette giorni dalla data di disponibilità specificata nel contratto di acquisto;

c) se l'Acquirente agisce in contrasto con le garanzie fornite nell’art. 6.2 o 6.3.

7.2
L'Acquirente dovrà risarcire il Venditore per qualsiasi perdita subita, inclusa, ma non solo, la perdita di profitto, come risultato della vendita dei Beni a un prezzo inferiore. L'Acquirente sarà inoltre responsabile dei costi di deposito dei Beni fino alla loro ricommercializzazione e al loro ritiro. Tali costi saranno addebitati nella misura minima di 1,00 euro al giorno per pallet più un costo amministrativo una tantum di 75,00 euro per ordine. Se l'Acquirente non ritira i Beni, gli saranno addebitati gli stessi costi di stoccaggio fino al ritiro. Il Venditore si riserva il diritto richiedere il risarcimento del maggior danno.

8. Trasferimento del rischio

Qualora sia stata concordata la consegna dei Beni da parte del Venditore, il rischio sui Beni passa all’Acquirente al momento della consegna. Qualora sia stato concordato il ritiro dei Beni da parte dell’Acquirente, il rischio passa a quest’ultimo quando i Beni vengono ritirati o, nei casi previsti dall'art. 4.5, consegnati al trasportatore. L'Acquirente è responsabile di tutti i costi e i rischi legati al trasporto. Tali costi comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di trasporto, i dazi doganali e le accise, le tasse e gli altri oneri pubblici, i costi delle formalità doganali per l'importazione e l'esportazione, l'assicurazione e i costi per perdite, danni, ritardi, ecc.

9. Clausola “visto e piaciuto"

9.1
Se i Beni sono usati, per i medesimi non è prevista alcuna garanzia. Nel caso di acquisto di Beni nuovi, le garanzie sono esclusivamente quelle fornite dal produttore originario. Il Venditore non fornisce alcuna garanzia di qualità o durata. Il Venditore, in ogni caso, non si assume alcuna responsabilità per la compatibilità delle varie apparecchiature e componenti tra loro. Ciò vale anche per la compatibilità dei Beni con le apparecchiature IT esistenti dell’Acquirente.

9.2
Fermo restando quanto previsto al precedente comma, software, manuali, accessori per PC come custodie per notebook, tastiere, cavi e mouse e servizi di assistenza tecnica non sono inclusi se non esplicitamente specificato nel contratto di compravendita. Se il software è incluso nell'ordine, all'Acquirente saranno concessi i diritti d'uso. Qualsiasi copia, trasferimento o rivendita del software richiede il permesso o l'autorizzazione preventiva del titolare dei diritti. L'Acquirente si impegna in particolare a conoscere e rispettare le condizioni di utilizzo e di licenza di MICROSOFT. L'Acquirente sarà interamente responsabile di eventuali perdite o danni subiti a causa della violazione di tali diritti di utilizzo.

10. Limitazione di responsabilità del Venditore

10.1
Il Venditore sarà responsabile, in conformità alle disposizioni di legge, delle richieste di risarcimento avanzate dall'Acquirente solo per i casi di dolo o colpa grave, compreso il dolo o la colpa grave degli agenti o dei rappresentanti del Venditore o dei vettori e subvettori.

10.2
È esclusa qualsiasi responsabilità per danni che ecceda la responsabilità di cui al comma 10.1, a prescindere dai motivi legali per i quali è stata avanzata la richiesta di risarcimento.

10.3
L'esclusione o la limitazione della responsabilità del Venditore nei confronti dell'Acquirente per i danni si applica anche alla responsabilità personale dei dipendenti, del personale, dei rappresentanti e degli agenti del Venditore.

10.4
Il Venditore non sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente per la mancata esecuzione del contratto di compravendita o per l'inadempimento qualora la mancata esecuzione o l'inadempimento siano causati da calamità naturali, epidemie, pandemie, incendi, inondazioni, atti di guerra, scioperi, controversie industriali, mancata o ritardata consegna di accessori, o interventi o regolamenti statali o comunque di pubbliche autorità.

11. Riserva di proprietà

Il Venditore conserva la proprietà dei Beni fino al pagamento integrale del prezzo dovuto.

12. Legge applicabile, foro competente e nullità parziale

12.1
Le Condizioni Generali e tutti i contratti di compravendita tra il Venditore e l'Acquirente sono disciplinati dalla legge italiana.

12.2
Competente per tutte le controversie derivanti dalla interpretazione ed esecuzione delle Condizioni Generali e dei singoli contratti di compravendita sarà esclusivamente il Foro di Roma.

12.3
L'eventuale invalidità parziale o totale di singole disposizioni delle Condizioni Generali o dei singoli contratti di compravendita non pregiudica la validità delle altre disposizioni o accordi.